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Chiarimenti del ministero su requisito idoneità finanziaria

14/05/2012

Chiarimenti del ministero su requisito idoneità finanziaria

Con una circolare dell’11 maggio scorso, il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha fornito chiarimenti sulla dimostrazione del requisito di idoneità finanziaria, ricordando che le imprese di autotrasporto per conto terzi devono dimostrare ogni anno di avere un capitale proprio pari o superiore a 9.000 euro per il primo autoveicolo ed a 5.000 euro per i veicoli a motore successivi.

In alternativa, le imprese possono garantire il rispetto del requisito mediante attestazione, come garanzie bancarie o assicurazioni. Tra queste ultime è inclusa l’assicurazione di responsabilità professionale di una o più banche o di altri organismi finanziari, comprese le compagnie di assicurazione, che si dichiarino fideiussori in solido dell’impresa per gli importi suddetti.

La dimostrazione di tale requisito deve essere fornita alla provincia competente per l’iscrizione all’Albo, indipendentemente dalla forma giuridica dell’impresa.

Riguardo all’entità dell’idoneità finanziaria, essa deve essere almeno pari a quella necessaria in funzione del parco veicolare posseduto, e quindi la certificazione redatta a cura del revisore o di altro soggetto (CAF Imprese) può riguardare anche soltanto una parte del patrimonio dell’impresa o dell’imprenditore.

E’ evidente che una capacità superiore consentirà durante l’anno di poter immatricolare ulteriori veicoli, senza dover integrare tale requisito.

La nota ministeriale individua, pertanto, uno schema esemplificativo che potrà essere utilizzato dal revisore contabile e da altro soggetto, a seconda del tipo di società, per redigere l’attestazione della dimostrazione dell’idoneità finanziaria.

Le imprese di capitale potranno ottenere la certificazione per la dimostrazione del requisito da un revisore, dal collegio dei revisori ovvero dalla società di revisione che ha rilasciato la certificazione del bilancio

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