22/07/2022
Cabotaggio stradale
I trasporti di cabotaggio stradale, sono quelli effettuati da vettore comunitario titolare di licenza comunitaria in uno Stato membro diverso da quello di immatricolazione del veicolo.
Con il Regolamento 1072/2009, è stato stabilito che tali trasporti sono consentiti alle seguenti condizioni:
- deve essere successivo ad uno scarico di merce in traffico internazionale;
- possono essere effettuati al massimo 3 trasporti entro i 7 giorni successivi allo scarico di merce nel Paese;
- può essere effettuato un solo trasporto di cabotaggio in un Paese di transito, anche con veicolo che è entrato a vuoto;
- i trasporti debbono essere accompagnati dal documento di cabotaggio.
Il Regolamento, inoltre, assoggetta i trasporti di cabotaggio stradale al rispetto delle disposizioni nei seguenti settori:
a) prezzi e condizioni che disciplinano il contratto di trasporto;
b) pesi e dimensioni dei veicoli stradali;
c) disposizioni relative al trasporto di talune categorie di merci;
d) durata della guida e del riposo;
e) IVA sui servizi di trasporto.
I trasporti di cabotaggio stradale sono inoltre possibili per i vettori dell’area S.E.E. - Norvegia, Islanda e Liechtenstein - negli Stati membri dell’UE e, viceversa, per i vettori comunitari nei Paesi di tale area.
A seguito delle modifiche introdotte dal Regolamento 1055/2020 tra un gruppo di trasporti di cabotaggio ed il successivo deve intercorrere un periodo di “raffreddamento” di 4 giorni dopo la fine dei 7 giorni, durante il quale non è consentito agli operatori di effettuare altre operazioni di cabotaggio nello stesso Stato membro. Anche i veicoli tra 2,5 e 3,5 ton possono fare cabotaggio, ma con le stesse regole che valgono per i veicoli oltre 3,5 t.